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Cedolare secca, le risposte ai quesiti

Cosa succede in caso di nuovi contraenti o di eredità?

A partire dall’1 gennaio 2019, per la locazione di immobili ad uso commerciale è possibile beneficiare della tassazione sostitutiva Irpef del 21%. I requisiti per ottenerla sono stringenti: la superficie deve essere inferiore a 600 mq, il contratto deve essere stipulato nel 2019 e non deve sussistere un contratto non scaduto e disdetto al 15 ottobre 2018.
 
Le tante variabili presenti per ottenere la cedolare secca spesso sono causa di dubbi per le aziende. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente risposto a due quesiti riguardanti la legittimità dell’opzione cedolare secca. Il primo nel caso di un contratto stipulato nel 2017 e risolto nel 2018, con un nuovo contratto stipulato nel 2019 con una nuova società per il medesimo immobile; il secondo in caso di decesso e di acquisizione, da parte degli eredi, dei contratti di locazione di immobili commerciali.
 
 

Cedolare secca, cosa succede con i contratti risolti e i nuovi contraenti

 
cedolare secca
 
Il caso in esame vedeva la presenza di un contratto di locazione di un negozio stipulato nel 2007 e attivo tra due società della durata di anni 6+6, rinnovabile tacitamente. La proprietà era costituita da una serie si persone fisiche a da una società di capitali e ha concesso l’uso in affitto ad una società. Essa ha poi subaffittato ad un’altra società.
 
Sempre la società locatrice (ma non proprietaria) è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e il liquidatore ha inviato ai proprietari dell’immobile la disdetta del contratto in data 25 maggio 2018. In data 31 gennaio 2019 è stato stipulato un nuovo contratto di locazione tra la stessa società locataria (la stessa dal 2007) e una nuova società locatrice. I proprietari dei locali ritenevano di poter accedere alla cedolare secca, in quanto i contraenti non erano più gli stessi e il precedente contratto si era risolto con una disdetta.
 
L’Agenzia delle Entrate ha dato ragione al contribuente, ritenendo che a maggio 2018 il contratto fosse già stato risolto dal liquidatore, dunque precedentemente al 15 ottobre 2018 (data indicata nella normativa). Inoltre ha chiarito che i titolari comproprietari di immobili, persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa o arti e professioni, che nel 2007 hanno stipulato un contratto di locazione risolto nel 2018, possono accedere al regime della cedolare secca sugli affitti per un nuovo contratto di locazione stipulato nel 2019 con una nuova società.

 

Cedolare secca, agevolazioni anche per gli eredi?

 
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Il secondo caso sottoposto all’Agenzia dell’Entrate riguardava il decesso del proprietario di alcuni locali commerciali con contratti di locazione registrati, lasciati in eredità alla moglie. I figli, procuratori generali, hanno richiesto se fosse possibile usufruire della cedolare secca.
 
La risposta dell’Agenzia delle Entrate sarebbe stata affermativa nel caso in cui il diritto ad ottenere la cedolare sussistesse già prima del decesso del proprietario. Non essendo così, sulla base delle informazioni fornite, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che non si potrà optare per la cedolare secca finché i requisiti non saranno soddisfatti, ovvero nel caso in cui nel 2019 uno dei contratti scada naturalmente e venga prorogato.
 
Fonte: idealista.it
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