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Gli immobili in costruzione e le nuove tutele dell'accordo preliminare dal notaio

9 novembre 2020

 
In merito alle nuove tutele per gli acquirenti di immobili in costruzione aggiornate dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (artt. 385, ss) vi rimandiamo all’interessante articolo presente su www.federnotizie.it
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Con questo passo in avanti viene introdotto l’obbligo di stipulare il contratto preliminare della compravendita di case “su carta” con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Avvalendosi così di un notaio, il compratore viene salvaguardato in caso di mancata consegna della Polizza postuma di indennità decennale. Garanzia, quest’ultima, prevista dalla legge per tutelare dai danni subiti derivanti da difetti di costruzione.

La trascrizione dell’accordo preliminare esclude inoltre l’iscrizione di ipoteche sull’immobile promesso in vendita, o di eventuali pignoramenti per debiti del costruttore, all’insaputa dell’acquirente. Dal momento della trascrizione, quindi, l’abitazione risulta legalmente “prenotata” dall’acquirente.
 
La nuova norma prescrive che all’accordo preliminare debbano essere allegati il capitolato e il progetto dell’immobile. Il contratto definitivo di compravendita dovrà poi essere stipulato entro un anno dalla data concordata tra le parti e, in ogni caso, non oltre i tre anni dalla trascrizione dell’accordo preliminare.
 
 
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